Donazioni e accertamenti fiscali: la strana coppia

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Una delle situazioni in cui mi imbatto di frequente quando incontro i miei assistiti è quella della necessità di far transitare del denaro da un soggetto a un altro. Nella maggior parte dei casi dai genitori ai figli, a volte senza motivo, spesso per dare una mano alla prole in procinto di acquistare un’automobile o un immobile. Ogni volta mi rendo conto che troppo viene dato per scontato, o al contrario in alcune situazioni ci si muove per “sentito dire” o cercando soluzioni creative.

Grave errore, perché dove c’è spostamento di denaro potrebbe esserci accertamento fiscale. Fare gli scongiuri non ci aiuta, informaci e conoscere l’argomento sicuramente.

 

Dove c’è spostamento di denaro immotivato potrebbe esserci accertamento fiscale.

 

Per prima cosa è bene ricordare che le indagini finanziarie spesso sono fondate sulla ricostruzione di movimenti finanziari non giustificabili. I tre strumenti utilizzati per il controllo all’evasione fiscale sono: Serpico, Redditometro e, ultimo arrivato, il Risparmiometro.

Il primo dei tre, dal nome sicuramente ironico ( ricordate l’agente Serpico interpretato da Al Pacino?), si fonda sulle spese di qualsiasi genere sostenute e sugli incrementi patrimoniali, è un sistema quantitativo che fa scattare un alert nel caso in cui le nostre spese siano superiori a ciò che incassiamo come reddito. Il Redditometro è invece un sistema qualitativo fondato sugli indicatori di capacità contributiva media della zona di appartenenza. Vengono monitorate all’incirca 100 voci di spesa e i dati sono incrociati con quelli di Serpico. L’ultimo dei fratelli è il Risparmiometro, che tramite un algoritmo verifica se i risparmi accumulati in un anno sono coerenti con i redditi dichiarati allo Stato.

Fatto questo breve excursus sugli strumenti, sempre più efficaci grazie anche all’incrocio dei dati, dell’agenzia delle entrate torniamo alle donazioni e ai passaggi di bene mobili tra persone. I metodi più utilizzati sono il bonifico bancario e le cointestazioni di posizioni finanziarie (ad esempio conti correnti).

 

Ma è corretto gestire il passaggio di denaro in questa maniera? E in quali rischi possiamo incappare?

 

Esistono 3 tipi di donazioni: formali dirette, informali dirette e indirette. Analizziamole insieme.

Le donazioni formali dirette hanno due caratteristiche: deve esserci passaggio diretto del bene (ad esempio bonifico bancario da conto mono intestato a conto mono intestato) e ne viene fatta registrazione tramite atto pubblico da notaio. Questa è una donazione valida e non revocabile.

Nella seconda fattispecie, cioè le donazioni formali indirette, c’è passaggio diretto del bene ma senza registrazione dal notaio. Spesso si usa apporre nella causale del bonifico frasi come “donazione a Tizio” o “ prestito infruttifero a Caio”, a volte ci si accontenta di una semplice scrittura privata. Ricordate che questa donazione è nulla e può essere richiesta la restituzione della somma donata, non solo dal donante ma anche da parte di eventuali creditori. Attenzione: questa fattispecie ci pone a rischio di accertamenti fiscali. In più, come chiarisce la circolare dell’agenzia delle entrate 30/e del 2015 a pagina 8 se l’importo della donazione è al di sotto delle franchigie previste per legge riguardo a donazioni e successioni (esempio 1.000.000 di euro per famigliari in linea retta o 100.000 euro per fratelli e sorelle) nulla è dovuto come imposte, ma nel caso l’importo eccedesse la franchigia va pagata l’aliquota massima, cioè l’8%. Altro elemento di attenzione: se chi riceve la donazione è una società, un professionista o un lavoratore autonomo l’importo potrebbe fare reddito e quindi andrebbero pagate le imposte.

Veniamo ora alle donazioni indirette. In questo caso non c’è passaggio diretto del bene e quindi non serve l’atto pubblico. È l’esempio delle cointestazioni (bonifico da un mio conto a uno dove sono cointestatario). Anche in questo caso però può esserci accertamento fiscale e se supero la franchigia pago l’8% di imposte.

Riguardo alle cointestazioni ritengo utile segnalare che la corte di cassazione nel settembre del 2019 (Ordinanza n. 21963/2019) ha chiarito quanto segue: nel caso fosse possibile dimostrare che le somme siano state alimentate da uno solo dei cointestatari non c’è liberalità ma solo cointestazione. Quindi ad esempio la cointestazione del conto corrente è solo un atto unilaterale che legittima ad operare e non invece un trasferimento del contenuto dello stesso.

 

Come sempre il consiglio è rivolgersi a un professionista, ad esempio un notaio, per un parere o una consulenza.

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